
Alla luce delle dell’art. 83, commi 6 e 8, Codice dei Contratti Pubblici, legittimamente poteva essere previsto nella lex specialis, quale requisito di partecipazione, l’iscrizione nell’Albo nazionale dei Gestori ambientali per una determinata categoria, una determinata classe e per determinati codici del catalogo europeo dei rifiuti (C.E.R.), trattandosi di elementi che concorrono ad individuare sinteticamente differenti profili di abilitazione e di capacità tecnico-professionale dell’impresa iscritta, così da calibrare esattamente i requisiti di partecipazione da possedere in relazione all’oggetto del contratto da aggiudicarsi (segnatamente, la “categoria”: il tipo di attività di gestione dei rifiuti esercitata; la “classe”: a seconda della categoria, alcune caratteristiche relative all’utenza servita, al quantitativi di rifiuto gestito o dei risvolti economici dell’attività di gestione; i “codici C.E.R.”: il tipo di rifiuto che si è autorizzati a trattare). Risulta conforme al principio di proporzionalità che, nel bandire una gara di appalto, sia per profili di economicità sia per ragioni di efficienza e buon andamento dell’amministrazione, la stazione appaltante si sinceri, sin dal momento di presentazione delle domande di partecipazione alla gara, che il soggetto partecipante sia nel possesso delle autorizzazioni necessarie e dei requisiti tecnici per poter eseguire la prestazione cui si è obbligato e che soddisfa l’interesse pubblico, ove risulti aggiudicatario del servizio.
massima di Luca Sdanganelli
testo integrale
Consiglio Stato Sez IV sentenza 5628-2020