Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 4 luglio 2023 n.6530. Consorzi stabili, requisiti di ordine morale, white list, consorziata, non cumulabilità.

Piero Marussig

È consentito cumulare i requisiti tecnico-professionali per favorire l’attività del consorzio stabile e delle singole consorziate, titolari di SOA inferiori e insufficienti per eseguire il contratto autonomamente, non anche i requisiti morali, il cui possesso è imprescindibile in capo al concorrente consorzio, in considerazione del suo ruolo di principale protagonista sulla scena della gara cui partecipa, nella quale si pone non in una posizione secondaria o defilata, ma di concorrente a pieno titolo, anche allorquando non esegue direttamente le opere, a prescindere, cioè, dalla scelta imprenditoriale di non realizzare, in proprio, i lavori, affidandoli alle sue consorziate.

La società designata quale esecutrice dell’appalto, in forza del criterio del cumulo alla rinfusa, può usufruire del prestito dei requisiti tecnico-economici posseduti dal Consorzio aggiudicatario in proprio, o come somma dei requisiti posseduti da tutti gli altri consorziati, ma, senza restringere la libertà imprenditoriale dell’operatore economico tutelata dall’art. 41 Cost., tale meccanismo di qualificazione non può essere applicato estensivamente per i requisiti che attengono alla soggettività morale del concorrente, ambito nel quale va inclusa, per natura, anche l’iscrizione alla white list, in considerazione dei presupposti contemplati dalle norme in materia, primi fra tutti quelli individuati agli artt. 67 e 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato sez V sentenza 6530-2023

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