Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza 30 luglio 2018 n. 4675

In materia di reclutamento dei docenti nelle Università non statali si applicano i principi contenuti nella legge 30 dicembre 2010, n. 240, la quale prevede un duplice momento valutativo: il primo finalizzato a verificare l’idoneità scientifica del candidato, che si perfeziona con il conseguimento dell’abilitazione nazionale, e il secondo con la chiamata da parte della singola università. Per tale seconda fase, si richiede che i membri della Commissione pur estranei al settore concorsuale oggetto del bando, devono, tuttavia, afferire al medesimo macro settore disciplinare.

 

massima e commento di Nicoletta Palazzo

testo integrale

Consiglio Stato sentenza n. 4675-2018

Breve commento a Consiglio di Stato, VI, n. 4675/2018

In materia di reclutamento dei docenti nelle Università non statali si applicano i principi contenuti nella legge 30 dicembre 2010, n. 240, la quale prevede un doppio momento valutativo, il primo finalizzato a verificare l’idoneità scientifica del candidato, che si perfeziona con il conseguimento dell’abilitazione nazionale, e il secondo con la chiamata da parte della singola università. Per tale seconda fase, si richiede che i membri della Commissione pur estranei al settore concorsuale oggetto del bando, devono, tuttavia, afferire al medesimo macro settore disciplinare. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica non può che essere operata in relazione al settore concorsuale o scientifico-disciplinare messo a concorso. La qualifica di “esperto” nella materia oggetto di concorso garantisce “scelte finali fondate sull’applicazione di parametri neutrali e determinate soltanto dalla valutazione delle attitudini e della preparazione dei candidati” (cfr. Corte Cost. n. 453 del 1990). Tale principio generale risulta affermato anche nel D. Lgs. 165/2001 che all’art. 35 ha prescritto che nelle procedure concorsuali le commissioni giudicatrici devono essere composte “esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso”. Detto principio non si pone affatto in contrasto con la riconosciuta autonomia delle istituzioni universitarie, non rappresentando un limite imposto dall’Autorità statale alla libertà degli Atenei, bensì una regola di diretta derivazione costituzionale alla quale anche le Università non possono non conformarsi. Infatti l’art. 18 della legge 240/2010, pur garantendo l’autonomia del singolo Ateneo, subordina tale autonomia al “rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori”. Tale Carta, a proposito della “Selezione”, oltre a prevedere che le commissioni di selezione dovrebbero comprendere membri con esperienze e competenze diverse anche provenienti da vari settori (pubblico e privato) e discipline, specifica anche chiaramente che detti componenti debbano essere in possesso della “esperienza necessaria per valutare i candidati”. Deve inoltre evidenziarsi che l’interesse a proporre ricorso non si concentra solo sul risultato formale dell’annullamento dell’atto impugnato, ma include fra le sue componenti anche l’affidamento in ordine all’attività che, in esecuzione del giudicato, l’amministrazione è tenuta a svolgere e dalle quali potrà derivare il soddisfacimento dell’interesse sostanziale (cfr. Cons. St., Ad Plen. 27 ottobre 1970, n. 4).

Nicoletta Palazzo

 

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