Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 4 dicembre 2018 n. 6876

In tema di diniego di approvazione del contratto ad esito della verifica di requisiti obiettivi ai fini dell’ottenimento di benefici comunitari, il controllo dei presupposti attraverso sopralluoghi e campionatura non riguarda una fase successiva al perfezionamento del contratto, ma ha valore assolutamente prodromico alla stessa approvazione del contratto medesimo. L’approvazione – istituto tradizionale e tipico dei contratti delle amministrazioni statali disciplinato dalla legge di contabilità dello Stato (art. 19 ed art. 104 R.C.S.; art. 3, lett. g., L. n. 20/1994) – dove sia prevista, è considerata, dal punto di vista negoziale, una condicio iuris che agisce sulla efficacia o esecutività del contratto, ma non si inserisce nel procedimento formativo dello stesso, cosicché l’obbligazione assunta – nei contratti che vedono come parte la pubblica amministrazione – opera unilateralmente solo per il privato ma non anche per l’Amministrazione finché il contratto stesso non sia stato approvato. Con l’approvazione l’obbligazione assunta dall’Amministrazione diventa giuridicamente perfetta, derivandone l’assunzione dell’impegno contabile e costituisce espressione della asimmetria negoziale esistente tra parte privata e pubblica nell’ambito delle procedure negoziali, dalla quale discende che la posizione giuridica del privato, in attesa dell’approvazione non assume la consistenza del diritto soggettivo ma rimane di interesse legittimo ed è pertanto azionabile davanti al giudice amministrativo.

massima di Gloria Sdanganelli©

testo integrale

Consiglio Stato III, sentenza 6876-2018

This Post Has Been Viewed 118 Times