Corte di Cassazione, VI Sezione Civile-2, ordinanza 14 gennaio 2019 n.622

In tema di contratto preliminare di compravendita di un immobile abitativo, il promittente venditore che abbia garantito la totale regolarità urbanistica dell’immobile, dovrà fornire al promissario acquirente – in prossimità della scadenza della stipula del definitivo – la documentazione attestante tale regolarità (nel caso di specie, il certificato di abitabilità ed il progetto approvatodel frazionamento dell’immobile), altrimenti sarà giustificata la condotta di quest’ultimo a rifiutare la conclusione della compravendita definitiva, atteso l’interesse ad ottenere un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale. La risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promittente venditore è giustificata dal mancato rispetto del canone di buona fede, da intendersi come impegno od obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del “neminem laedere”, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte.

massima di Nicoletta Palazzo©

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Cassazione VI Sez Civ-2 n.622-2019

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