In tema di contratto preliminare di compravendita di un immobile abitativo, il promittente venditore che abbia garantito la totale regolarità urbanistica dell’immobile, dovrà fornire al promissario acquirente – in prossimità della scadenza della stipula del definitivo – la documentazione attestante tale regolarità (nel caso di specie, il certificato di abitabilità ed il progetto approvatodel frazionamento dell’immobile), altrimenti sarà giustificata la condotta di quest’ultimo a rifiutare la conclusione della compravendita definitiva, atteso l’interesse ad ottenere un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale. La risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promittente venditore è giustificata dal mancato rispetto del canone di buona fede, da intendersi come impegno od obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del “neminem laedere”, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte.
massima di Nicoletta Palazzo©
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Cassazione VI Sez Civ-2 n.622-2019