T.A.R. Calabria, Catanzaro, sentenza 12 luglio 2021 n. 1435. Valutazione di criteri e subcriteri da parte della Commissione.

E’ illegittima la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara ove la valutazione dell’offerta tecnica si sia basata su tre criteri principali, senza indicazione dei punteggi parziali della pluralità di subcriteri previsti dal disciplinare, poiché tale carenza non consente la ricostruzione dell’iter logico seguito dalla Commissione nella sua valutazione tecnico-discrezionale. Non è provata la motivazione postuma da parte della stazione appaltante in ordine all’osservanza dei subcriteri, riportati su matrici contestate dal Rup comunale, in quanto prive di data e non menzionate nei verbali di gara. Il comportamento processuale dell’Amministrazione che non ha provveduto a depositare la relazione richiesta con ordinanza collegiale è valutabile ai sensi dell’art. 64, comma, 4 c.p.a.

massima di redazione

testo integrale

sentenza Tar Cz 1435-2021

La ricorrente è stata difesa dall’avv. Antonello Sdanganelli.

This Post Has Been Viewed 89 Times