Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, ordinanza 14 settembre 2017 n. 4671

L’esclusione dal concorso pubblico per l’assunzione nelle forze di polizia, per il mancato raggiungimento dell’altezza minima prevista dal bando, è illegittima per contrasto con l’art. 1, comma 2, l.12.1.2015 n.2 ed art.4, comma 2, D.P.R. n.207/2015 in correlazione con l’art.3 Cost , per manifesta discriminatorietà della prescrizione che implica la necessità di una interpretazione e di un’applicazione altezza minimacostituzionalmente conforme del quadro normativo, da considerare immediatamente operativo e non differibile. La sopravvenuta invalidità della disposizione del bando regolatrice dei limiti di altezza – da trattare con la misura dell’annullamento giudiziale – genera effetti caducanti sull’impugnato provvedimento di inidoneità fisica ed esclusione dal concorso, per la rilevata disarmonia rispetto al precetto costituzionale di non discriminazione in base alle caratteristiche fisiche, ove la stessa non possa essere giustificata da specialissime ragioni – non contemplate nell’atto impugnato –  e rispetto al principio cogente imposto dalla norma superveniens. In accoglimento dell’istanza cautelare si ordina l’ammissione con riserva della ricorrente nel concorso.

testo integrale

ordinanza cautelare Tar Lazio Sez I quater n 4671-2017 REG

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