Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 23 gennaio 2018 n. 443

Nell’ambito della revisione e riqualificazione della rete delle alte specialità sanitarie (Cardiochirurgia), lo standard (o soglia) di almeno 300 interventi chirurgici annui in circolazione extracorporea riferito alle unità operative – e non al dipartimento – su cui calcolare l’effettuazione delle prestazioni, assume rilievo per il fatto che la normativa nazionale e regionale preveda che l’unità operativa costituisca l’unità base del sistema ospedaliero. sanità tagliDall’esame della disciplina di settore si evince come l’organizzazione dipartimentale – intesa come un’organizzazione integrata di unità operative omogenee, affini o complementari, ciascuna con obiettivi specifici – rappresenta il modello ordinario di gestione operativa delle attività a cui fare riferimento in ogni ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), anche al fine di assicurare la buona gestione amministrativa e finanziaria. La scelta dell’amministrazione regionale riguardo ai numeri e alle tipologie di interventi da utilizzare come soglia e criterio per la selezione delle Unità operative da mantenere o sopprimere, costituisce l’espressione di una valutazione a contenuto tecnico e discrezionale, assunta all’esito di un’approfondita analisi istruttoria e un’accurata ponderazione dei diversi interessi coinvolti nella decisione, suscettibile di sindacato da parte del giudice amministrativo là dove, però, emerga la carenza di istruttoria, la incompletezza del procedimento logico valutativo o la sua manifesta irragionevolezza.

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Consiglio Stato III sentenza 443-2018

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