Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, Sentenza 26.1.2023/28.3.2023 n. 126. Appello, inammissibilità, collocamento soprannumerario, procedure di mobilità, domanda di partecipazione.

Modigliani

È infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ove esso rechi precisi passaggi motivazionali e prospetti una critica puntuale all’impianto argomentativo della sentenza impugnata, con particolare riguardo ai criteri di valutazione della validità degli atti delle procedure di mobilità negli anni scolastici in contestazione, tali da soddisfare il requisito di specificità, che può prescindere da qualsiasi rigore di forme, purchè restino esattamente precisate le ragioni di fatto e di diritto su cui è fondata l’impugnazione.

Il collocamento soprannumerario del docente che ha perso la titolarità della cattedra nel grado superiore conseguita per mobilità, a causa della rettifica della graduatoria a seguito di decisione giudiziale intervenuta negli anni successivi, è in contrasto con la contrattazione collettiva che lo contempla solo nell’ipotesi di  dimensionamento, soppressione o contrazione di organico. Né può configurarsi la conservazione d’ufficio del posto nella scuola superiore per invocate ragioni di giustizia sociale, recuperando il punteggio pregresso, se frattanto sono state espletate procedure di mobilità cui il docente non ha partecipato con esplicita domanda.

massima di redazione

testo integrale

Corte Appello Cz sez Lavoro sentenza n. 126-2023

L’appellante è stata vittoriosamente difesa dall’avv.A.Sdanganelli

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