Corte di Cassazione, Sezione I, ordinanza 6 giugno 2022 n. 18168. Occupazione sine titulo, potere acquisitivo della P.A., conformazione della proprietà, tutela del privato.

L’occupazione del bene, pur se illecita o illegittima, da parte dell’autorità espropriante che, in mancanza della dichiarazione di pubblica utilità o comunque senza emettere il decreto di esproprio né provvedere alla restituzione del bene, lo trasformi irreversibilmente per destinarlo a finalità pubbliche, produce l’effetto immediato di sottrarre al privato il diritto di godimento sul bene per un tempo indeterminato e ogni facoltà connessa allo status proprietario, svuotando anche la facoltà dispositiva sul bene stesso.

Modigliani

L’art. 42-bis, t.u. espr., è la fonte legale del potere acquisitivo attribuito all’autorità amministrativa, ma non anche di una implicita conformazione della proprietà privata che, sterilizzando i rimedi riconosciuti dall’ordinamento a chi è danneggiato dall’illecito (e quindi anche al proprietario), abbia l’effetto distorsivo di premiare il comportamento dell’autorità amministrativa che persista nell’illecito, non emettendo il provvedimento acquisitivo e non indennizzando il privato.

In presenza di uno svuotamento del titolo proprietario che derivi da un comportamento illecito – assimilabile a una espropriazione di valore – non può configurarsi nella mera inerzia dell’autorità amministrativa (che non emetta il provvedimento acquisitivo né provveda alla restituzione del bene) una implicita conformazione o regolamentazione della proprietà privata, non desumibile dall’art. 42- bis t.u. espr., che si limita ad attribuire alla stessa autorità un potere nuovo che, se non esercitato, non produce effetti degradatori generalizzati o tali da paralizzare i rimedi attribuiti dall’ordinamento al proprietario.

Il proprietario (danneggiato) non può essere esposto ai rischi insiti nella titolarità del bene in una situazione determinata dal comportamento illecito dell’autorità amministrativa, senza la possibilità di avvalersi del rimedio principale di far cessare immediatamente la prosecuzione dell’illecito mediante la rinuncia forzosa alla proprietà, in alternativa alla sua scelta di ottenere (quando sia possibile) la restituzione del bene previa rimessione in pristino.

Fintanto che il potere di trasferimento coattivo non venga concretamente esercitato, anche tramite l’acquisizione del bene ex art. 42-bis t.u. espr. (eventualmente su impulso del proprietario), il privato conserva il diritto di esercitare i comuni rimedi civilistici a tutela del bene, trasformato e reso inservibile, alla gamma di usi cui può destinarlo in base alle regole di conformazione della proprietà immobiliare, domandando in giudizio il risarcimento del danno, non solo, per la perdita del godimento nel periodo considerato (occupazione illegittima), ma anche per la perdita commisurata all’integrale valore del bene, alla cui titolarità il proprietario ha implicitamente (seppur forzosamente) rinunciato proponendo la domanda risarcitoria per equivalente (cd. restitutio in integrum per equivalente).

massima di redazione

testo integrale

Cass Sez I ordinanza 18168-2022

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