Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza 17 marzo 2021 n. 7533. Appalto pubblico, responsabilità del committente da custodia.

Jean Louis Voille

Nell’evoluzione del paradigma del litisconsorzio necessario alla luce del novellato art.111 Cost., prevale il criterio della concretezza, che conduce alla semplificazione della struttura processuale per salvaguardare la ragionevole durata in cui il processo giusto deve compiersi. Tenuto conto allora del fatto che le norme processuali sono teleologicamente conformate per tutelare le posizioni sostanziali, e che queste ultime d’altronde si coagulano e si traducono nell’interesse di cui all’articolo 100, c.p.c., il litisconsorzio necessario effettivo deve ormai intendersi come una eventualità commisurata alla sussistenza di un reale interesse a contraddire in capo al soggetto pretermesso. L’appalto non può vincolare il terzo, nel senso di deprivarlo del proprio diritto risarcitorio nei confronti del committente/custode: nell’appalto d’opere pubbliche, ma anche private, il committente non può non avere un rapporto con il bene sul quale o nel quale vengono eseguite le opere, perché disporre le opere è esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso. Nei confronti dei terzi danneggiati dall’esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all’articolo 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell’immobile all’appaltatore ai fini dell’esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito, senza escludere ulteriori responsabilità ex art.2043, c.c. del committente e/o dell’appaltatore. L’imprevedibilità/inevitabilità del caso fortuito non deve essere degradata a una vuota fictio, bensì afferire ad una condotta dell’appaltatore non percepibile in toto dal committente che – adempiendo così rettamente il suo obbligo custodiale – abbia seguito l’esecuzione del contratto con un continuo e adeguato controllo, eventualmente tramite un esperto direttore dei lavori. L’applicabilità della responsabilità ex articolo 2051 c.c. sana le difficoltà probatorie del terzo danneggiato relative al ruolo del committente che, pur essendo state sostanzialmente superate dalla stabilizzazione della corresponsabilità dell’ente committente nella fattispecie di appalto di opere pubbliche attraverso la valorizzazione delle peculiarità contrattuali derivanti dalla natura pubblica del committente e dell’interesse sotteso alle opere da eseguire, sono state finora sussistenti nel caso di appalto di opere private, considerato anche il profilo della prossimità della prova.

massima di redazione

testo integrale

Cass sez III civ. sentenza 7553-2021

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