Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, ordinanza 7 settembre 2022. Scioglimento enti locali, incandidabilità, responsabilità individuale, accertamento concreto..

L’incandidabilità ex art. 143, co. 11, d.lgs. 267/2000, è un istituto autonomo, seppur connesso, rispetto al provvedimento di scioglimento per infiltrazioni mafiose degli Enti locali previsto dalla medesima norma. Ciò discende da una ragione sistematica: perché si addivenga all’estrema compressione del diritto all’elettorato passivo non solo è necessario che siano accertati gli elementi idonei a far presumere l’esistenza di collegamenti tra la criminalità organizzata e i singoli amministratori, ma, nel contempo, è indispensabile che si appuri che tali connessioni siano di tal grado da alterare il procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e/o amministrativi dell’Ente locale.

Lorenzo Costa

Il procedimento di declaratoria di incandidabilità, invece, pur presupponendo l’esistenza del provvedimento di scioglimento ex art. 143, co. 1, T.U.E.L., necessita di un accertamento concreto delle responsabilità del singolo amministratore pubblico in merito alle condotte dallo stesso osservate. La declaratoria di incandidabilità deve fondarsi su una maggiore individualizzazione degli elementi di addebito rispetto alla valutazione posta a base del provvedimento di scioglimento, in ragione del fatto che le conseguenze della dichiarazione ex art. 143, co. 11, d.lgs. 267/2000 ricadono esclusivamente su coloro che siano ritenuti responsabili del degrado dell’Ente per l’influenza delle organizzazioni malavitose.

La valutazione globale finalizzata all’emanazione del provvedimento di scioglimento ex art. 143, co. 1, T.U.E.L., non è sufficiente ai fini della dichiarazione di incandidabilità, essendo quest’ultima una misura di natura personale che presuppone l’accertamento della presenza di elementi di collegamento tra l’amministratore locale oggetto dell’addebito e la criminalità organizzata, tali da essere ritenuti idonei ad influenzare la formazione della volontà dell’Ente pubblico. Una differente opzione interpretativa renderebbe indistinti i due procedimenti (di scioglimento e di incandidabilità) e creerebbe una sorta di automatismo tra l’emanazione del provvedimento di scioglimento e la declaratoria di cui al predetto comma 11.

La mancanza nella relazione del Prefetto, nella proposta di scioglimento del Ministro e nella memoria integrativa dell’Avvocatura erariale in atti di puntuali indicazioni da parte dell’Amministrazione dell’Interno di condotte – attive/omissive – costituenti elementi concreti, univoci e rilevanti di collegamento diretto o indiretto con la criminalità organizzata, tali da aver determinato un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da aver compromesso il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione comunale nonché il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati o tali da arrecare grave e perdurate pregiudizio per la sicurezza pubblica, rende la domanda di incandidabilità infondata.

 

massima di redazione

testo integrale

ordinanza Tribunale Lamezia T 7.9.2022


Note all’ordinanza Tribunale di Lamezia Terme 7.9.2022

Azione di incandidabilità e tutela della dignità.

La decisione commentata appare calibrata sul crinale della distinzione fra provvedimento di scioglimento, che implica una valutazione globale della vicenda scrutinata dagli organi ministeriali, e domanda giudiziale di incandidabilità tesa a dimostrare puntuali responsabilità degli amministratori incolpati.

Posta la differenza ontologico-funzionale tra la proposta di scioglimento dell’organo elettivo e quella di incandidabilità degli amministratori eletti, le due misure di cui ai commi 4 ed 11 dell’art.143, Tuel, rivelano una congiuntura teleologica, ossia la finalità di ripristinare un modello legale non semplicemente in seno all’ente pubblico, ma anche, al di fuori di esso, nel contesto territoriale del suo governo in cui si è rilevato un condizionamento e collegamento con il fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso a termini del comma 1.

Questa finalità – che si realizza, da un lato, attraverso la cessazione delle cariche degli amministratori dell’ente pubblico interessato ai sensi del comma 4, e dall’altro lato con la perdita della capacità e diritto di elettorato passivo pur sempre in dipendenza di una declaratoria d’incandidabilità che sia divenuta definitiva – traspare oltretutto dal periodo iniziale del comma 11 che antepone l’effetto interdittivo e descrittivo dell’incandidabilità rispetto al procedimento camerale di rito per addivenirvi.

L’approdo cui è giunta la giurisprudenza sulla natura interdittiva, preventiva e non punitiva (Cassazione civile sez. I, 8.6.2018, n.15038), rischia di lumeggiare solo una parte della sua sfera concettuale, inchiodando a problematiche di inquadramento finalizzate a giustificare, dogmaticamente, la misura dell’incandidabilità.

Rispetto allo scioglimento volto a colpire un organo amministrativo, il rimedio dell’art.143, comma 11 cit., si scaglia contro una persona.

Tralasciare questa sfumatura significa non intercettare la genuina ratio della disposizione ex art.143, comma 11, TUEL, che obbliga il giudice ad una serrata e meticolosa indagine sulla condotta specifica dell’intimato, ‟in nome del diritto all’elettorato passivo” (in terminis: Cassazione civile sez. I, 3.8.2017, n.19407; Corte d’Appello Catanzaro, Sez I, 12.12.2019 n. 55).

Per la sua innegabile propensione restrittiva rivolta a svuotare, per dieci anni, il diritto di elettorato passivo e, con esso, compromettendo l’essenza del diritto di cittadinanza di cui il primo concorre a formarne il contenuto minimo, la pronunzia di incandidabilità richiede la formazione rigorosa del convincimento giudiziale fondato sull’acquisizione della prova diretta – e non meramente indiziaria – delle ‟delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento”.

Quest’ordine di argomenti merita apprezzamento se commisurato alle conseguenze che il giudizio di incandidabilità può riverberare sul diritto di cittadinanza, inteso nella sua dimensione comunitaria (art. 17 Trattato CE). Esso si manifesta, in positivo, in una serie di diritti, ma nondimeno di doveri minimi, attraverso cui si realizza la partecipazione alla vita del gruppo sociale, costantemente connesso allo status di cittadino nei moderni ordinamenti democratici.

I diritti elettorali, espressione del più ampio diritto alla partecipazione politica, trovano un luogo tipico nel Titolo V della Carta dei diritti fondamentali UE, intestato alla cittadinanza, ove si riconoscono ad ogni cittadino, ma spesso ad ogni persona, un catalogo di diritti, in armonia con la tutela nazionale prevista dall’art. 51 Cost. sul diritto di elettorato passivo.

La tutela forte del diritto di elettorato passivo assicurata a livello di fonti sovranazionale e costituzionale che passa, per la sua inviolabilità, anche attraverso l’art.2 Cost (Corte Appello Milano , sez. IV , 20/05/2011 , n. 1404), implica la compromissione del diritto di cittadinanza ad opera della decisione di incandidabilità che colloca l’incolpato ai margini della vita sociale collettiva.

Nel suo condivisibile percorso argomentativo, prendendo le distanze dal metodo indiziario, la citata Corte d’Appello calabrese avverte sulla necessità di vagliare ‟una specifica condotta riferibile direttamente o indirettamente al candidato, tale da giustificare l’ordinanza di incandidabilità”, poiché, ‟qualora invece dagli atti non si evinca un chiaro collegamento tra l’operato del soggetto sul piano amministrativo e l’azione delle consorterie criminose, né un asservimento del medesimo alle volontà e agli interessi delle cosche locali, né alcuna frequentazione con esponenti di spicco delle consorterie locali, il provvedimento di incandidabilità sarà giocoforza illegittimo

Queste fondamentali coordinate interpretative costituiscono la cornice nella quale, implicitamente, si iscrive la tutela della dignità umana di cui tener conto nel giudizio di incandidabilità.

Appare di intuitiva evidenza che l’amministratore locale colpito dalla decisione di incandidabilità subisca la deformazione della propria personalità e del suo patrimonio morale e giuridico, profilandosi un declassamento sociale che lo pone nella minorità di indignus.

Il Tribunale lametino, accogliendo la linea difensiva dell’ex Sindaco, ha impedito che l’iniziativa ministeriale di incandidabilità costituisse veicolo di grave discredito per la sua persona.

AS

PS L’ex sindaco è stato vittoriosamente difeso dall’avv.Antonello Sdanganelli

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