
Al di là del nomen iuris attribuito dalla stazione appaltante (annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria e proclamazione del vincitore), la decisione di ritirare la proclamazione del vincitore non consegue a un provvedimento di autotutela o di secondo grado, non essendosi ancora perfezionato, nei confronti dell’aggiudicatario, il provvedimento finale della procedura di gara, dopo il quale si apre la fase della stipulazione del contratto di appalto (art. 32, comma 8, Codice Contratti pubblici) che si identifica con la conclusione della fase di verifica dei requisiti prescritti dalla lex specialis e con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione.
Anche se, nei confronti dei terzi non aggiudicatari, la lesività e l’interesse a impugnare gli esiti della procedura di gara sorgono a seguito del provvedimento di aggiudicazione adottato dopo la «verifica della proposta di aggiudicazione» (art. 32, comma 5), e fatta salva – per i terzi non aggiudicatari – la possibilità di impugnare l’esito positivo della successiva verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, si evince che quest’ultima fase non è una mera condizione integrativa dell’efficacia dell’aggiudicazione ma identifica una autonoma fase del procedimento di gara, che si conclude con un atto autonomamente impugnabile.
massima di redazione
testo integrale della sentenza
Cons.Stato sez V sentenza 8173-2023