Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 22 gennaio 2020 n. 537. Termine perentorio e consumazione del termine di provvedere

                                                Pieter Brueghel

Nei procedimenti amministrativi, anche di carattere valutativo, un termine è perentorio soltanto qualora vi sia una previsione normativa che espressamente gli attribuisca questa natura, ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo superamento produce, quali, ad esempio, una preclusione o una decadenza. Ove manchi un’espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell’inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell’interesse pubblico coinvolto, con la conseguenza che, in mancanza di elementi certi per qualificare un termine come perentorio, per evidenti ragioni di favor, esso deve ritenersi ordinatorio. In dipendenza di ciò, quindi, anche per la presente fattispecie trova applicazione il principio per cui il potere amministrativo di provvedere non viene meno per il mero fatto della scadenza del termine fissato in via ordinatoria per il suo esercizio, solo restando salve le conseguenze di tipo disciplinare o risarcitorio per danno da ritardo. Nel giudizio di valutazione di impatto ambientale (VIA), l’amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico – suscettibile, in quanto tale, di verificazione effettuabile tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione – ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti. Per la natura schiettamente discrezionale della decisione finale, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione deve essere svolto extrinsecus, ossia nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità e non alla sostituzione dell’amministrazione nel proprio apprezzamento discrezionale.

massima di Gloria Sdanganelli©

testo integrale

Consiglio di Stato sezione II sentenza 537-2020

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