Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, sentenza 12.12.2017 n. 1356

Accertata l’illegittimità dell’operato della commissione esaminatrice per mancata  valutazione di alcuni titoli professionali in favore del candidato, meritevole, invece, di conseguire un punteggio maggiore per il titolo professionale dedotto nella domanda di concorso, concorso pubblicoil punteggio denegato può essere determinato in sede giudiziaria attingendo ad un criterio di ragionevolezza, stante l’impossibilità giuridica – oltre che l’inopportunità – di demandare alla commissione esaminatrice l’onere di determinare, ora per allora, a procedura concorsuale già conclusa, il punteggio attribuibile ai titoli professionali. La fondatezza della pretesa del candidato ricorrente determina, oltre all’annullamento del provvedimento impugnato, l’accertamento del diritto del ricorrente di conseguire, quale vincitore del concorso, l’assunzione presso l’Autorità resistente nel posto oggetto della procedura concorsuale.

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Tar Piemonte 1356-2017

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