Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, Bologna, Sezione Seconda, sentenza 28 gennaio 2020 n. 87.

Caravaggio

Ove il capitolato di gara preveda, quale requisito speciale di partecipazione, il possesso di “numero 4 ponti sollevatori di cui almeno uno con portata 35 quintali”, circostanza che i partecipanti dovevano comprovare producendo idonea documentazione, non è sufficiente la mera elencazione dei beni strumentali, tralasciando l’ulteriore precisazione circa le caratteristiche di tali beni. Sono inidonei a sanare la lacuna riscontrata dalla stazione appaltante la visura, le riproduzioni fotografiche (peraltro prive di autenticità) e le dichiarazioni postume dell’impresa consorziata, trattandosi di documenti da produrre in sede di gara, analogamente agli altri partecipanti, nel rispetto del principio della par condicio. Al di là delle problematiche concernenti la possibilità o meno che il contratto di cooperazione possa essere utilizzato per sopperire alla carenza dei requisiti soggettivi di partecipazione alla gara da soddisfare unicamente con l’avvalimento, in presenza del chiarimento reso in corso di gara, specificamente reso sul punto dalla stazione appaltante, atto autonomamente lesivo, ma mai impugnato dal ricorrente, con il quale l’Amministrazione ha sciolto ogni dubbio sulla necessità del possesso in capo all’affidatario del requisito di un’ autorizzazione prevista dal Disciplinare di Gara, la stazione appaltante non poteva che procedere all’esclusione dell’operatore ricorrente, una volta accertata la carenza del requisito, per come specificato nel chiarimento citato. Sotto il profilo dell’interesse ad agire, parte ricorrente ha l’onere di dimostrare che se all’esito del giudizio venisse riammessa alla gara, avrebbe la concreta possibilità di aggiudicarsi la procedura, pur non disconoscendosi l’esistenza di un ipotetico interesse strumentale alla riammissione in gara per la sola eventuale ipotesi (rispetto alla quale il ricorrente non ha allegato circostanze concretamente rilevanti) che l’Amministrazione all’esito dei necessari controlli sull’idoneità professionale della controinteressata, riscontri elementi impeditivi alla sottoscrizione del contratto.

massima di Luca Sdanganelli©

testo integrale

Tar Emilia Bo sez II sentenza 87-2020

L’Ausl Romagna, amministrazione resistente, è stata difesa dall’avv. Antonello Sdanganelli

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