Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, Palermo, sentenza 11 settembre 2017 n. 2144

Ove l’amministrazione regionale sia tenuta, con cadenza annuale, alla puntuale verifica del mantenimento dei requisiti previsti in capo agli iscritti in un Albo regionale degli enti autorizzati a svolgere un servizio di natura socio-sanitaria, la cancellazione dall’Albo di un’associazione è inficiata dal vizio di carenza di motivazione, essendo palesemente insufficiente il richiamo ad un provvedimento di sospensione cautelare servizi socialidi oltre due anni prima, determinato da una misura cautelare a carico del suo legale rappresentante. La misura era, infatti, immediatamente venuta meno, e, in sede procedimentale, era emerso che l’associazione interessata aveva anche provveduto a rinnovare le cariche sociali. Era, dunque, onere a carico della Regione, in ragione del considerevole lasso di tempo trascorso, scongiurare un mero effetto di trascinamento del provvedimento di sospensione (che, in quanto cautelare, doveva verosimilmente essere venuto meno) e verificare d’ufficio con l’ASP (non avendo instaurato il contradditorio con la parte, come sopra evidenziato) la effettiva permanenza dei requisiti in capo all’ente.

massima di redazione

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Tar Sicilia Palermo sentenza 2144-2017,

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