Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata Imprese, sentenza 24 aprile 2020 n. 978. Appalto pubblico, modalità di pagamento del premio di accelerazione, incidenza delle misure di sicurezza, lavorazioni notturne, varianti migliorative in diminuzione.

Negli appalti pubblici il premio di accelerazione – privo del carattere di compenso o corrispettivo – matura in favore dell’appaltatore quando l’opera viene consegnata al committente prima del termine contrattualmente previsto. Il premio, senza incidere sull’adempimento, che resta integralmente tale ai sensi del contratto, remunera il migliore e più veloce adempimento, senza togliere che l’adempimento contrattualizzato sia quello ordinariamente previsto. In pratica, con il “premio” di accelerazione il committente divide con l’appaltatore il beneficio ed il vantaggio economico derivante dal vedersi consegnare l’opera prima di quanto contrattualmente previsto.In considerazione della natura di “premio” della voce in questione, tale emolumento può essere riconosciuto solo quando effettivamente l’opera appaltata venga consegnata prima della data indicata in contratto, che dunque resta ferma, ed in ordine alla quale gli sforzi dell’appaltatore per anticipare l’ultimazione dei lavori non possono che rimanere estranei al concetto di mancata produzione, rientrando nel rischio di impresa.

MAURIZIO CARNEVALI                                        Pandora

Le misure di sicurezza imposte per legge rappresentano certamente un onere economico per l’appaltatore e non rientrano nel prezzo contrattuale, ma sono nondimeno connesse all’esecuzione del contratto di appalto, di cui costituisce elemento della sua convenienza economica. Costituiscono quindi un fattore di ineludibile valutazione e considerazione per la formulazione di una offerta che impegna l’appaltatore anche in ordine alla sua remuneratività. Il contratto assorbe ed esaurisce ogni obbligazione posta a carico della stazione appaltante, mentre gli oneri di sicurezza rappresentano un elemento del rischio tipico dell’imprenditore che si aggiudichi l’appalto sulla base del ribasso d’asta da lui stesso fissato. La gestione qualitativa del cantiere, anche sotto il profilo securitario, che permetta di evitare o ridurre inefficienze, ostacoli burocratici e tecnici nell’esecuzione delle lavorazioni, la previsione di un’articolazione più o meno complessa e onerosa delle strutture interne preposte a tali controlli,  è un’esigenza dell’appaltatore, un affare suo, una scelta aziendale relativa alla libertà di intrapresa economica ed alle sue forme, e non un obbligo contrattuale

I furti e degli atti vandalici verificatisi nel cantiere prima dell’ultimazione dei lavori, non sono imputabili alla stazione appaltante, poiché la responsabilità del custode per le cose in sua custodia ai sensi dell’art. 2051, c.c., individua, alla stregua di una analisi economica del diritto, il soggetto al quale fa capo il godimento della cosa e che è in grado, dunque, di trarne profitto, data la distribuzione dei costi e profitti, assumendo una responsabilità di particolare significato nell’ambito dell’attività di impresa, ponendo il relativo rischio sociale a carico dell’imprenditore che svolge attività pericolose.Nell’appalto di opere pubbliche l’organizzazione dei lavori necessari per l’esecuzione dell’opera è “funzione propria dell’appaltatore” (v. art. 1655 c.c.) ed il cantiere è il campo in cui regna sovrana l’autonomia e l’iniziativa dell’appaltatore, insensibile alle interferenze dell’amministrazione.

La stazione appaltante può impedire le lavorazioni notturne, per comprovate esigenze pubbliche, ove anche i capitolati non prevedano espresse prescrizioni, proibizioni o imposizioni in ordine alla possibilità di operare in cantiere con turni di lavoro anche notturni.

Le economie risultanti dall’approvazione delle varianti migliorative in diminuzione proposte dall’appaltatore devono essere ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’appaltatore. In ragione della natura commutativa e sinallagmatica dei contratti d’appalto, il criterio deve essere considerato espressione di un più generale principio di equa distribuzione dell’alea contrattuale connaturata alle obbligazioni di realizzazione di un opus dietro corrispettivo, su cui sempre incombe un imponderabile margine di incertezza. Si ritiene pertanto che detto principio operi comunque, anche nel caso di sopravvenuta maggiore onerosità della prestazione, con conseguente ripartizione in pari misura degli oneri tra i due contraenti, nel senso di impedire che possa essere interamente ribaltata sull’appaltatore l’integrale responsabilità per la maggiore sopravvenuta onerosità, imprevista e imprevedibile sia da parte dell’appaltatore proponente che della SA approvante, di nuove prestazioni contemplate in varianti migliorative in diminuzione proposte dall’appaltatore.

massima di Gloria Sdanganelli

testo integrale

Tribunale Firenze sentenza 978-2020

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