Tribunale di Roma, Sezione Seconda, sentenza 16 giugno 2020 n. 8452. Responsabilità dello Stato per i danni ai risparmiatori procurati da imprese in liquidazione coatta amministrativa.

Pablo Picasso

La Pubblica Amministrazione è responsabile per i danni subiti dai risparmiatori che siano causalmente riconducibili alla violazione dei doveri di diligenza e correttezza nella vigilanza e nel controllo sulle società fiduciarie, trattandosi di doveri posti da norme di legge da interpretarsi alla luce dei valori costituzionali a tutela del risparmio e dei principi di imparzialità e buona amministrazione (art. 41 commi 2 e 3, Cost., art. 47 comma 1, Cost.,  art. 97, comma 1, Cost.), a misura di limiti esterni alla sua attività discrezionale, che integrano la norma primaria del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c.. Essa è pertanto tenuta a subire le conseguenze risarcitorie della propria condotta, la quale assume i connotati dell’illecito e provoca la lesione di diritti patrimoniali quando sia stata tardiva e comunque carente nell’adozione dei provvedimenti e delle iniziative anche di informazione che avrebbero potuto proteggere i risparmiatori dal pericolo della perdita delle somme investite. In tema di risarcimento del danno da fatto illecito per mancata vigilanza dello Stato sulle imprese creditizie sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, la prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina il danno, bensì dall’avvio della procedura concorsuale, da cui parte attrice avrebbe dovuto diligentemente percepire il rischio di insolvenza e, dunque, il conseguente danno da quello in cui la produzione dell’evento dannoso si manifesta all’esterno.

massima di redazione ©

testo integrale

Tribunale di Roma sez. II sentenza 8452-2020

This Post Has Been Viewed 227 Times