Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 3 marzo 2021 n. 1816. Clausole di gara incomprensibili, onere di impugnazione.

Sebastiano del Piombo

Nel caso di clausole riguardanti requisiti di partecipazione ex se ostativi all’ammissione dell’interessato o, al più, di clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, la partecipazione alla gara stessa, infatti, non impedisce ai concorrenti di dedurre comunque il carattere lesivo delle disposizioni del bando in sede di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione. Il criterio di valutazione delle offerte e la formula matematica individuata per scegliere l’offerta economicamente più vantaggiosa – ove non escluda in modo assoluto la formulazione dell’offerta stessa – non hanno portata escludente ma impingono solo sul punteggio attribuito alle stesse, con la conseguenza che la relativa impugnazione è ammessa soltanto nel momento in cui, con l’aggiudicazione della gara ad altro concorrente, si è concretizzata la lesione. Se gli atti di gara (bando, disciplinare, capitolato speciale) siano stati redatti in modo non lineare nel loro insieme – pur essendo di pacifica comprensione presi nella loro singolarità – evidenziando un contrasto tra regole dettate dalla lex specialis senza che l’evidente distonia tra due norme del Capitolato possa essere liquidata semplicisticamente come frutto di un mero errore, non può trovare neanche applicazione il principio secondo cui l’interpretazione degli atti di gara soggiacciono, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo.

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Consiglio Stato sez.III sentenza 1816-2021

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